Articolo 39: Reinserimento sociale Gli Stati adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di conflitto armato, tortura, abbandono, sfruttamento o maltrattamento.
(Riassunto ufficioso)
Testo integrale
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.