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LA CONVENZIONE ARTICOLO PER ARTICOLO
Articolo 37: Tortura e privazione della libertà
Nessun bambino dev'essere soggetto a tortura, a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, né alla privazione illegale o arbitraria della libertà. Inoltre, è vietata l'irrogazione della pena capitale e dell'ergastolo. Qualsiasi fanciullo privato della libertà va trattato con rispetto della sua dignità e detenuto separato dagli adulti, deve avere il diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia e il diritto di potersi avvalere dell'assistenza legale o di qualisiasi altra natura. (Riassunto ufficioso) Testo integrale Gli Stati parti vigilano affinché: a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni; b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile; c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali; d) fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un’assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia. Convenzione sui diritti del'infanzia |
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