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LA CONVENZIONE ARTICOLO PER ARTICOLO
Articolo 17: Accesso alle informazioni
Gli Stati riconoscono l'importante funzione dei mass-media nella diffusione di informazioni atte a promuovere il benessere morale, la conoscenza di altri popoli, l'intesa tra i popoli e il rispetto della propria cultura. Gli Stati devono promuovere adeguate misure di incoraggiamento e tutelare il fanciullo contro l'informazione e i materiali che nuocciano al suo bene. (Riassunto ufficioso) Testo integrale Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti: a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’art. 29; b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali; c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia; d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario; e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18. |
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