|
LA CONVENZIONE ARTICOLO PER ARTICOLO
Articolo 21: Adozione
Gli Stati che riconoscono e/o autorizzano il sistema dell'adozione devono verificare che l'interesse superiore del fanciullo costituisca la principale preoccupazione in materia, che sussistano tutte le garanzie del caso e che le autorità competenti abbiano rilasciato le necessarie autorizzazioni. (Riassunto ufficioso) Testo integrale Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e: a) vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari; b) riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine; c) vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali; d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili; e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti. Convenzione sui diritti dell'infanzia |
|