Articolo 35: Vendita, traffico e rapimento Gli Stati devono prendere ogni misura appropriata per impedire il rapimento, la vendita e il traffico di fanciulli.
(Riassunto ufficioso)
Testo integrale
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.