Articolo 32: Lavoro minorile
Gli Stati riconoscono il diritto del fanciullo a essere protetto contro qualsiasi lavoro che possa pregiudicare la sua salute, la sua educazione o il suo sviluppo. Inoltre, gli Stati fissano l'étà minima per un impiego e norme relative alle condizioni di lavoro.
(Riassunto ufficioso)
Testo integrale
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l’applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;
b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente articolo;
Convenzione sui diritti del'infanzia