LA CONVENZIONE ARTICOLO PER ARTICOLO
Articolo 1. Definizione di bambino
Articolo 2. Divieto di discriminazione Articolo 3. Interesse superiore del bambino Articolo 4: Attuazione dei diritti Articolo 5: Orientamento del bambino e sviluppo delle sue capacità Articolo 6: Diritto innato alla vita Articolo 7: Nome e nazionalità Articolo 8: Tutela dell'identità Articolo 9: Separazione dai genitori Articolo 10: Riunificazione della famiglia Articolo 11: Trasferimenti illeciti e mancato rientro Articolo 12: Opinione del bambino Articolo 13: Libertà di espressione Articolo 14. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione Articolo 15: Libertà di associazione Articolo 16: Protezione della vita privata Articolo 17: Accesso alle informazioni Articolo 18: Reponsabilità dei genitori Articolo 19: Protezione da maltrattamenti Articolo 20: Protezione del bambino fuori dal suo ambiente familiare Articolo 21: Adozione Articolo 22: Bambini rifugiati Articolo23: Bambini disabili Articolo 24: Servizi sanitari e medici Articolo 25: Riesame di un ricovero Articolo 26: Sicurezza sociale Articolo 27: Livello di vita Articolo 28: Educazione Articolo 29: Obiettivi dell'educazione Articolo 30: Bambini di minoranze e di origine autoctona Articolo 31: Tempo libero, attività ludiche e culturali Articolo 32: Lavoro minorile Articolo 33: Consumo e spaccio di stupefacenti Articolo34: Sfruttamento sessuale Articolo 35: Vendita, traffico e rapimento Articolo 36: Altre forme di sfruttamento Articolo 37: Tortura e privazione della libertà Articolo 38: Conflitto armato Articolo 39: Reinserimento sociale Articolo 40: Giurisdizione minorile Articolo 41: Rispetto delle normative vigenti Articolo 42 à 54: Applicazione ed entrata in vigore
Articolo 27: Livello di vita
Il bambino ha diritto a un livello di vita sufficiente. La responsabilità primaria di assicurare le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo spetta ai genitori; gli Stati devono adottare appropriate misure al fine di garantire l'attuazione di questo diritto da parte dei genitori, se necessario fornendo un'assistenza materiale per il sostentamento. (Riassunto ufficioso) Testo integrale 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. 2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo. 3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio. 4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata. Convenzione sui diritti dell'infanzia |
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