Articolo 1. Definizione di bambino S'intende per bambino (o, nel termine adottato dalla Convenzione, fanciullo) ogni essere umano di età inferiore ai diciotto anni, a meno che le leggi del suo Stato prevedano una maggiore età anticipata. (Riassunto ufficioso)
Testo integrale
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtů della legislazione applicabile.