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Défense des enfants international
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LA CONVENZIONE ARTICOLO PER ARTICOLO
Articolo 1. Definizione di bambino
Articolo 2. Divieto di discriminazione
Articolo 3. Interesse superiore del bambino
Articolo 4: Attuazione dei diritti
Articolo 5: Orientamento del bambino e sviluppo delle sue capacità
Articolo 6: Diritto innato alla vita
Articolo 7: Nome e nazionalità
Articolo 8: Tutela dell'identità
Articolo 9: Separazione dai genitori
Articolo 10: Riunificazione della famiglia
Articolo 11: Trasferimenti illeciti e mancato rientro
Articolo 12: Opinione del bambino
Articolo 13: Libertà di espressione
Articolo 14. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
Articolo 15: Libertà di associazione
Articolo 16: Protezione della vita privata
Articolo 17: Accesso alle informazioni
Articolo 18: Reponsabilità dei genitori
Articolo 19: Protezione da maltrattamenti
Articolo 20: Protezione del bambino fuori dal suo ambiente familiare
Articolo 21: Adozione
Articolo 22: Bambini rifugiati
Articolo23: Bambini disabili
Articolo 24: Servizi sanitari e medici
Articolo 25: Riesame di un ricovero
Articolo 26: Sicurezza sociale
Articolo 27: Livello di vita
Articolo 28: Educazione
Articolo 29: Obiettivi dell'educazione
Articolo 30: Bambini di minoranze e di origine autoctona
Articolo 31: Tempo libero, attività ludiche e culturali
Articolo 32: Lavoro minorile
Articolo 33: Consumo e spaccio di stupefacenti
Articolo34: Sfruttamento sessuale
Articolo 35: Vendita, traffico e rapimento
Articolo 36: Altre forme di sfruttamento
Articolo 37: Tortura e privazione della libertà
Articolo 38: Conflitto armato
Articolo 39: Reinserimento sociale
Articolo 40: Giurisdizione minorile
Articolo 41: Rispetto delle normative vigenti
Articolo 42 à 54: Applicazione ed entrata in vigore



Articolo 42 à 54: Applicazione ed entrata in vigore
Le disposizioni degli articoli da 42 a 54 riguardano i seguenti punti:

1. l'obbligo di ogni Stato di far conoscere diffusamente presso gli adulti e i bambini i principi e le norme della Convenzione.
2. l'istituzione di un Comitato sui diritti del fanciullo, composto di 10 esperti, a cui compete il controllo dei rapporti che gli Stati parti si impegnano a sottoporre allo stesso, la prima volta entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione e, successivamente, ogni cinque anni. La Convenzione entra in vigore con la ratifica da parte di 20 Stati. All'entrata in vigore, fa seguito l'elezione del Comitato.
3. Gli Stati parti si impegnano a garantire un'ampia diffusione ai loro rapporti nel proprio paese.
4. Il Comitato può formulare raccomandazioni per l'attuazione di studi particolari inerenti ai diritti dei bambini, e sottoporre i suoi suggerimenti e le sue raccomandazioni agli Stati parti interessati e all'Assemblea generale.
5. Allo scopo di promuovere l'effettiva applicazione della Convenzione e di incoraggiare la cooperazione internazionale, le agenzie specializzate delle Nazioni Unite (come l'OIL, l'OMS e l'UNESCO) e l'UNICEF hanno il diritto di partecipare ai lavori del Comitato. Queste organizzazioni, come pure qualsiasi altro organismo competente, comprese le organizzazioni non-governative con statuto consultivo presso le Nazioni Unite e le organizzazioni delle Nazioni Unite come l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, possono fornire al Comitato pareri sull'applicazione della Convenzione e sottoporre rapporti per un'attuazione ottimale delle disposizioni della Convenzione.
(Riassunto ufficioso)



Testo integrale

Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Articolo 43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l’indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest’ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l’approvazione dell’Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea Generale.

Articolo 44
1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell’applicazione della Convenzione nel paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente | in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo | le informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all’applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Articolo 45
Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell’ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull’attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell’ambito delle loro attività;
b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
c) il Comitato può raccomandare all’Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
d) il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli artt.44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all’Assemblea Generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.


Terza parte
Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48
La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 49
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Articolo 51
1. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all’atto della ratifica o dell’adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Articolo 52
Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 53
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Articolo 54
L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Convenzione sui diritti del'infanzia




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