LA CONVENZIONE ARTICOLO PER ARTICOLO
Articolo 1. Definizione di bambino
Articolo 2. Divieto di discriminazione Articolo 3. Interesse superiore del bambino Articolo 4: Attuazione dei diritti Articolo 5: Orientamento del bambino e sviluppo delle sue capacità Articolo 6: Diritto innato alla vita Articolo 7: Nome e nazionalità Articolo 8: Tutela dell'identità Articolo 9: Separazione dai genitori Articolo 10: Riunificazione della famiglia Articolo 11: Trasferimenti illeciti e mancato rientro Articolo 12: Opinione del bambino Articolo 13: Libertà di espressione Articolo 14. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione Articolo 15: Libertà di associazione Articolo 16: Protezione della vita privata Articolo 17: Accesso alle informazioni Articolo 18: Reponsabilità dei genitori Articolo 19: Protezione da maltrattamenti Articolo 20: Protezione del bambino fuori dal suo ambiente familiare Articolo 21: Adozione Articolo 22: Bambini rifugiati Articolo23: Bambini disabili Articolo 24: Servizi sanitari e medici Articolo 25: Riesame di un ricovero Articolo 26: Sicurezza sociale Articolo 27: Livello di vita Articolo 28: Educazione Articolo 29: Obiettivi dell'educazione Articolo 30: Bambini di minoranze e di origine autoctona Articolo 31: Tempo libero, attività ludiche e culturali Articolo 32: Lavoro minorile Articolo 33: Consumo e spaccio di stupefacenti Articolo34: Sfruttamento sessuale Articolo 35: Vendita, traffico e rapimento Articolo 36: Altre forme di sfruttamento Articolo 37: Tortura e privazione della libertà Articolo 38: Conflitto armato Articolo 39: Reinserimento sociale Articolo 40: Giurisdizione minorile Articolo 41: Rispetto delle normative vigenti Articolo 42 à 54: Applicazione ed entrata in vigore
Articolo 40: Giurisdizione minorile
Ogni bambino sospetto o accusato di aver infranto la legge ha diritto al rispetto dei suoi diritti fondamentali, in particolare il diritto a un procedimento equo e all'assistenza legale o di altra natura nella preparazione e presentazione della sua difesa. Inoltre, gli Stati si impegneranno a evitare il ricorso a un procedimento giudiziario e al trattamento istituzionale ogni qual volta ciò risulti possibile e auspicabile. (Riassunto ufficioso) Testo integrale 1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima. 2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare: a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse; b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: I - di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita; II - di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa; III - che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione; IV - di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità; V - qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge; VI - di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata; VII - che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura. 3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo: a) di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato; b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate. 4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato. Convenzione sui diritti del'infanzia |
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