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Articolo 38: Conflitto armato Gli Stati si impegnano a rispettare e a garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario relative ai bambini. Vige il principio per cui nessun fanciullo di età inferiore ai 15 anni prenda direttamente parte alle ostilità o venga reclutato nelle forze armate. Gli Stati devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.
(Riassunto ufficioso)
Testo integrale
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.