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Défense des enfants international
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LA CONVENZIONE ARTICOLO PER ARTICOLO
Articolo 1. Definizione di bambino
Articolo 2. Divieto di discriminazione
Articolo 3. Interesse superiore del bambino
Articolo 4: Attuazione dei diritti
Articolo 5: Orientamento del bambino e sviluppo delle sue capacità
Articolo 6: Diritto innato alla vita
Articolo 7: Nome e nazionalità
Articolo 8: Tutela dell'identità
Articolo 9: Separazione dai genitori
Articolo 10: Riunificazione della famiglia
Articolo 11: Trasferimenti illeciti e mancato rientro
Articolo 12: Opinione del bambino
Articolo 13: Libertà di espressione
Articolo 14. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
Articolo 15: Libertà di associazione
Articolo 16: Protezione della vita privata
Articolo 17: Accesso alle informazioni
Articolo 18: Reponsabilità dei genitori
Articolo 19: Protezione da maltrattamenti
Articolo 20: Protezione del bambino fuori dal suo ambiente familiare
Articolo 21: Adozione
Articolo 22: Bambini rifugiati
Articolo23: Bambini disabili
Articolo 24: Servizi sanitari e medici
Articolo 25: Riesame di un ricovero
Articolo 26: Sicurezza sociale
Articolo 27: Livello di vita
Articolo 28: Educazione
Articolo 29: Obiettivi dell'educazione
Articolo 30: Bambini di minoranze e di origine autoctona
Articolo 31: Tempo libero, attività ludiche e culturali
Articolo 32: Lavoro minorile
Articolo 33: Consumo e spaccio di stupefacenti
Articolo34: Sfruttamento sessuale
Articolo 35: Vendita, traffico e rapimento
Articolo 36: Altre forme di sfruttamento
Articolo 37: Tortura e privazione della libertà
Articolo 38: Conflitto armato
Articolo 39: Reinserimento sociale
Articolo 40: Giurisdizione minorile
Articolo 41: Rispetto delle normative vigenti
Articolo 42 à 54: Applicazione ed entrata in vigore



Articolo 38: Conflitto armato
Gli Stati si impegnano a rispettare e a garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario relative ai bambini. Vige il principio per cui nessun fanciullo di età inferiore ai 15 anni prenda direttamente parte alle ostilità o venga reclutato nelle forze armate. Gli Stati devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.
(Riassunto ufficioso)



Testo integrale

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Convenzione sui diritti del'infanzia




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