Articolo34: Sfruttamento sessuale Il bambino ha diritto a essere protetto dalla violenza e da tutte le forme di sfruttamento sessuale, compresa la prostituzione e la partecipazione a produzioni pornografiche.
(Riassunto ufficioso)
Testo integrale
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.