Articolo 33: Consumo e spaccio di stupefacenti Il bambino ha diritto a essere protetto dall'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, e contro la produzione illegale e il traffico di tali sostanze.
(Riassunto ufficioso)
Testo integrale
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, cosě come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.