Articolo 31: Tempo libero, attività ludiche e culturali Ogni bambino ha diritto al tempo libero, al gioco e a partecipare alla vita culturale e artistica.
(Riassunto ufficioso)
Testo integrale
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.