Articolo 30: Bambini di minoranze e di origine autoctona Il bambino che appartenga a una minoranza o di origine autoctona ha il diritto di avere la propria vita culturale, di professare la propria religione e di avvalersi della propria lingua.
(Riassunto ufficioso)
Testo integrale
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.