LA CONVENZIONE ARTICOLO PER ARTICOLO
Articolo 1. Definizione di bambino
Articolo 2. Divieto di discriminazione Articolo 3. Interesse superiore del bambino Articolo 4: Attuazione dei diritti Articolo 5: Orientamento del bambino e sviluppo delle sue capacità Articolo 6: Diritto innato alla vita Articolo 7: Nome e nazionalità Articolo 8: Tutela dell'identità Articolo 9: Separazione dai genitori Articolo 10: Riunificazione della famiglia Articolo 11: Trasferimenti illeciti e mancato rientro Articolo 12: Opinione del bambino Articolo 13: Libertà di espressione Articolo 14. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione Articolo 15: Libertà di associazione Articolo 16: Protezione della vita privata Articolo 17: Accesso alle informazioni Articolo 18: Reponsabilità dei genitori Articolo 19: Protezione da maltrattamenti Articolo 20: Protezione del bambino fuori dal suo ambiente familiare Articolo 21: Adozione Articolo 22: Bambini rifugiati Articolo23: Bambini disabili Articolo 24: Servizi sanitari e medici Articolo 25: Riesame di un ricovero Articolo 26: Sicurezza sociale Articolo 27: Livello di vita Articolo 28: Educazione Articolo 29: Obiettivi dell'educazione Articolo 30: Bambini di minoranze e di origine autoctona Articolo 31: Tempo libero, attività ludiche e culturali Articolo 32: Lavoro minorile Articolo 33: Consumo e spaccio di stupefacenti Articolo34: Sfruttamento sessuale Articolo 35: Vendita, traffico e rapimento Articolo 36: Altre forme di sfruttamento Articolo 37: Tortura e privazione della libertà Articolo 38: Conflitto armato Articolo 39: Reinserimento sociale Articolo 40: Giurisdizione minorile Articolo 41: Rispetto delle normative vigenti Articolo 42 à 54: Applicazione ed entrata in vigore
Articolo 28: Educazione
Gli Stati riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione e si impegnano a offrire almeno un'istruzione primaria gratuita e obbligatoria per tutti. La disciplina scolastica dev'essere impartita nel rispetto della dignità umana del bambino. Particolare importanza viene attribuita alla cooperazione internazionale in materia di educazione, al fine di promuovere l'affermazione di questo principio. (Riassunto ufficioso) Testo integrale 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità: a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola. 2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione. 3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo. Convenzione sui diritti dell'infanzia |
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