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Défense des enfants international
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LA CONVENZIONE ARTICOLO PER ARTICOLO
Articolo 1. Definizione di bambino
Articolo 2. Divieto di discriminazione
Articolo 3. Interesse superiore del bambino
Articolo 4: Attuazione dei diritti
Articolo 5: Orientamento del bambino e sviluppo delle sue capacità
Articolo 6: Diritto innato alla vita
Articolo 7: Nome e nazionalità
Articolo 8: Tutela dell'identità
Articolo 9: Separazione dai genitori
Articolo 10: Riunificazione della famiglia
Articolo 11: Trasferimenti illeciti e mancato rientro
Articolo 12: Opinione del bambino
Articolo 13: Libertà di espressione
Articolo 14. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
Articolo 15: Libertà di associazione
Articolo 16: Protezione della vita privata
Articolo 17: Accesso alle informazioni
Articolo 18: Reponsabilità dei genitori
Articolo 19: Protezione da maltrattamenti
Articolo 20: Protezione del bambino fuori dal suo ambiente familiare
Articolo 21: Adozione
Articolo 22: Bambini rifugiati
Articolo23: Bambini disabili
Articolo 24: Servizi sanitari e medici
Articolo 25: Riesame di un ricovero
Articolo 26: Sicurezza sociale
Articolo 27: Livello di vita
Articolo 28: Educazione
Articolo 29: Obiettivi dell'educazione
Articolo 30: Bambini di minoranze e di origine autoctona
Articolo 31: Tempo libero, attività ludiche e culturali
Articolo 32: Lavoro minorile
Articolo 33: Consumo e spaccio di stupefacenti
Articolo34: Sfruttamento sessuale
Articolo 35: Vendita, traffico e rapimento
Articolo 36: Altre forme di sfruttamento
Articolo 37: Tortura e privazione della libertà
Articolo 38: Conflitto armato
Articolo 39: Reinserimento sociale
Articolo 40: Giurisdizione minorile
Articolo 41: Rispetto delle normative vigenti
Articolo 42 à 54: Applicazione ed entrata in vigore



Articolo23: Bambini disabili
Il bambino disabile ha diritto a cure speciali e a un'educazione e formazione adeguate, che promuovano la sua autonomia e facilitino la sua partecipazione attiva alla vita della comunità.
(Riassunto ufficioso)



Testo integrale

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Convenzione sui diritti dell'infanzia




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