LA CONVENZIONE ARTICOLO PER ARTICOLO
Articolo 1. Definizione di bambino
Articolo 2. Divieto di discriminazione Articolo 3. Interesse superiore del bambino Articolo 4: Attuazione dei diritti Articolo 5: Orientamento del bambino e sviluppo delle sue capacità Articolo 6: Diritto innato alla vita Articolo 7: Nome e nazionalità Articolo 8: Tutela dell'identità Articolo 9: Separazione dai genitori Articolo 10: Riunificazione della famiglia Articolo 11: Trasferimenti illeciti e mancato rientro Articolo 12: Opinione del bambino Articolo 13: Libertà di espressione Articolo 14. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione Articolo 15: Libertà di associazione Articolo 16: Protezione della vita privata Articolo 17: Accesso alle informazioni Articolo 18: Reponsabilità dei genitori Articolo 19: Protezione da maltrattamenti Articolo 20: Protezione del bambino fuori dal suo ambiente familiare Articolo 21: Adozione Articolo 22: Bambini rifugiati Articolo23: Bambini disabili Articolo 24: Servizi sanitari e medici Articolo 25: Riesame di un ricovero Articolo 26: Sicurezza sociale Articolo 27: Livello di vita Articolo 28: Educazione Articolo 29: Obiettivi dell'educazione Articolo 30: Bambini di minoranze e di origine autoctona Articolo 31: Tempo libero, attività ludiche e culturali Articolo 32: Lavoro minorile Articolo 33: Consumo e spaccio di stupefacenti Articolo34: Sfruttamento sessuale Articolo 35: Vendita, traffico e rapimento Articolo 36: Altre forme di sfruttamento Articolo 37: Tortura e privazione della libertà Articolo 38: Conflitto armato Articolo 39: Reinserimento sociale Articolo 40: Giurisdizione minorile Articolo 41: Rispetto delle normative vigenti Articolo 42 à 54: Applicazione ed entrata in vigore
Articolo23: Bambini disabili
Il bambino disabile ha diritto a cure speciali e a un'educazione e formazione adeguate, che promuovano la sua autonomia e facilitino la sua partecipazione attiva alla vita della comunità. (Riassunto ufficioso) Testo integrale 1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità. 2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato. 3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale. 4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo. Convenzione sui diritti dell'infanzia |
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