LA CONVENZIONE ARTICOLO PER ARTICOLO
Articolo 1. Definizione di bambino
Articolo 2. Divieto di discriminazione Articolo 3. Interesse superiore del bambino Articolo 4: Attuazione dei diritti Articolo 5: Orientamento del bambino e sviluppo delle sue capacità Articolo 6: Diritto innato alla vita Articolo 7: Nome e nazionalità Articolo 8: Tutela dell'identità Articolo 9: Separazione dai genitori Articolo 10: Riunificazione della famiglia Articolo 11: Trasferimenti illeciti e mancato rientro Articolo 12: Opinione del bambino Articolo 13: Libertà di espressione Articolo 14. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione Articolo 15: Libertà di associazione Articolo 16: Protezione della vita privata Articolo 17: Accesso alle informazioni Articolo 18: Reponsabilità dei genitori Articolo 19: Protezione da maltrattamenti Articolo 20: Protezione del bambino fuori dal suo ambiente familiare Articolo 21: Adozione Articolo 22: Bambini rifugiati Articolo23: Bambini disabili Articolo 24: Servizi sanitari e medici Articolo 25: Riesame di un ricovero Articolo 26: Sicurezza sociale Articolo 27: Livello di vita Articolo 28: Educazione Articolo 29: Obiettivi dell'educazione Articolo 30: Bambini di minoranze e di origine autoctona Articolo 31: Tempo libero, attività ludiche e culturali Articolo 32: Lavoro minorile Articolo 33: Consumo e spaccio di stupefacenti Articolo34: Sfruttamento sessuale Articolo 35: Vendita, traffico e rapimento Articolo 36: Altre forme di sfruttamento Articolo 37: Tortura e privazione della libertà Articolo 38: Conflitto armato Articolo 39: Reinserimento sociale Articolo 40: Giurisdizione minorile Articolo 41: Rispetto delle normative vigenti Articolo 42 à 54: Applicazione ed entrata in vigore
Articolo 21: Adozione
Gli Stati che riconoscono e/o autorizzano il sistema dell'adozione devono verificare che l'interesse superiore del fanciullo costituisca la principale preoccupazione in materia, che sussistano tutte le garanzie del caso e che le autorità competenti abbiano rilasciato le necessarie autorizzazioni. (Riassunto ufficioso) Testo integrale Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e: a) vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari; b) riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine; c) vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali; d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili; e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti. Convenzione sui diritti dell'infanzia |
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