Articolo 20: Protezione del bambino fuori dal suo ambiente familiare
Il bambino che non vive nel suo ambiente familiare ha diritto a una speciale protezione da parte dello Stato, che deve inoltre garantire al fanciullo la continuità della protezione anche in caso di affidamento o di collocamento in un'istituzione per l'infanzia tenendo conto della sua origine culturale.Gli Stati debbono garantire al fanciullo la necessaria protezione contro qualsiasi forma di maltrattamento da parte dei genitori o da altre persone che l'hanno in cura, e offrire programmi di prevenzione e di cura.
(Riassunto ufficioso)
Testo integrale
1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Convenzione sui diritti del'infanzia