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Défense des enfants international
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LA CONVENZIONE ARTICOLO PER ARTICOLO
Articolo 1. Definizione di bambino
Articolo 2. Divieto di discriminazione
Articolo 3. Interesse superiore del bambino
Articolo 4: Attuazione dei diritti
Articolo 5: Orientamento del bambino e sviluppo delle sue capacità
Articolo 6: Diritto innato alla vita
Articolo 7: Nome e nazionalità
Articolo 8: Tutela dell'identità
Articolo 9: Separazione dai genitori
Articolo 10: Riunificazione della famiglia
Articolo 11: Trasferimenti illeciti e mancato rientro
Articolo 12: Opinione del bambino
Articolo 13: Libertà di espressione
Articolo 14. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
Articolo 15: Libertà di associazione
Articolo 16: Protezione della vita privata
Articolo 17: Accesso alle informazioni
Articolo 18: Reponsabilità dei genitori
Articolo 19: Protezione da maltrattamenti
Articolo 20: Protezione del bambino fuori dal suo ambiente familiare
Articolo 21: Adozione
Articolo 22: Bambini rifugiati
Articolo23: Bambini disabili
Articolo 24: Servizi sanitari e medici
Articolo 25: Riesame di un ricovero
Articolo 26: Sicurezza sociale
Articolo 27: Livello di vita
Articolo 28: Educazione
Articolo 29: Obiettivi dell'educazione
Articolo 30: Bambini di minoranze e di origine autoctona
Articolo 31: Tempo libero, attività ludiche e culturali
Articolo 32: Lavoro minorile
Articolo 33: Consumo e spaccio di stupefacenti
Articolo34: Sfruttamento sessuale
Articolo 35: Vendita, traffico e rapimento
Articolo 36: Altre forme di sfruttamento
Articolo 37: Tortura e privazione della libertà
Articolo 38: Conflitto armato
Articolo 39: Reinserimento sociale
Articolo 40: Giurisdizione minorile
Articolo 41: Rispetto delle normative vigenti
Articolo 42 à 54: Applicazione ed entrata in vigore



Articolo 17: Accesso alle informazioni
Gli Stati riconoscono l'importante funzione dei mass-media nella diffusione di informazioni atte a promuovere il benessere morale, la conoscenza di altri popoli, l'intesa tra i popoli e il rispetto della propria cultura. Gli Stati devono promuovere adeguate misure di incoraggiamento e tutelare il fanciullo contro l'informazione e i materiali che nuocciano al suo bene.
(Riassunto ufficioso)



Testo integrale


Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’art. 29;
b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;
d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.




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