Articolo 16: Protezione della vita privata Il bambino ha diritto a non essere sottoposto a interferenze nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua abitazione o nella sua corrispondenza, né a lesioni illecite del suo onore.
(Riassunto ufficioso)
Testo integrale
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.