Articolo 15: Libertà di associazione Il bambino ha diritto alla libertà di associazione e di riunione, purché siano salvaguardati i diritti altrui.
(Riassunto ufficioso)
Testo integrale
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell’ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.