Articolo 11: Trasferimenti illeciti e mancato rientro Gli Stati adottano misure appropriate per lottare contro i trasferimenti illeciti all'estero di fanciulli e il loro mancato rientro da parte di un genitore o persone terze.
(Riassunto ufficioso)
Testo integrale
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti.