Articolo 10: Riunificazione della famiglia
Il fanciullo e i suoi genitori hanno il diritto di lasciare qualsiasi paese e di far ritorno nel proprio ai fini della riunificazione della famiglia e del mantenimento delle relazioni personali tra figli e genitori.
(Riassunto ufficioso)
Testo integrale
1. In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtĂą del paragrafo 1 dell’art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali. A tal fine, e in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtĂą del paragrafo 1 dell’art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.