Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/clients/dd97c3d1555e010b40d5c268f7caf91f/web/338/dei/includes_c/inc_dbopen.php on line 48
Défense des enfants international
sezione svizzera
français deutsch italiano      contatti
 
LA CONVENZIONE ARTICOLO PER ARTICOLO
Articolo 1. Definizione di bambino
Articolo 2. Divieto di discriminazione
Articolo 3. Interesse superiore del bambino
Articolo 4: Attuazione dei diritti
Articolo 5: Orientamento del bambino e sviluppo delle sue capacità
Articolo 6: Diritto innato alla vita
Articolo 7: Nome e nazionalità
Articolo 8: Tutela dell'identità
Articolo 9: Separazione dai genitori
Articolo 10: Riunificazione della famiglia
Articolo 11: Trasferimenti illeciti e mancato rientro
Articolo 12: Opinione del bambino
Articolo 13: Libertà di espressione
Articolo 14. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
Articolo 15: Libertà di associazione
Articolo 16: Protezione della vita privata
Articolo 17: Accesso alle informazioni
Articolo 18: Reponsabilità dei genitori
Articolo 19: Protezione da maltrattamenti
Articolo 20: Protezione del bambino fuori dal suo ambiente familiare
Articolo 21: Adozione
Articolo 22: Bambini rifugiati
Articolo23: Bambini disabili
Articolo 24: Servizi sanitari e medici
Articolo 25: Riesame di un ricovero
Articolo 26: Sicurezza sociale
Articolo 27: Livello di vita
Articolo 28: Educazione
Articolo 29: Obiettivi dell'educazione
Articolo 30: Bambini di minoranze e di origine autoctona
Articolo 31: Tempo libero, attività ludiche e culturali
Articolo 32: Lavoro minorile
Articolo 33: Consumo e spaccio di stupefacenti
Articolo34: Sfruttamento sessuale
Articolo 35: Vendita, traffico e rapimento
Articolo 36: Altre forme di sfruttamento
Articolo 37: Tortura e privazione della libertà
Articolo 38: Conflitto armato
Articolo 39: Reinserimento sociale
Articolo 40: Giurisdizione minorile
Articolo 41: Rispetto delle normative vigenti
Articolo 42 à 54: Applicazione ed entrata in vigore



Articolo 9: Separazione dai genitori
Il bambino ha diritto di vivere con i genitori, a meno che la separazione non risulti necessaria nell'interesse superiore del fanciullo. In caso di separazione da entrambi i genitori o da uno di essi, il bambino ha diritto di mantenere relazioni personali con ambedue i genitori. Allorquando tale separazione consegua da misure adottate da uno Stato, lo Stato in questione ha l'obbligo di fornire le informazioni sul luogo in cui si trovi il membro della famiglia.
(Riassunto ufficioso)



Testo integrale

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.




© DEI - NetOpera 2002 - 2008 contatti Conception et réalisation: NetOpera/PhotOpera,





niak2