Articolo 8: Tutela dell'identità Gli Stati hanno l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali relativi all'identità del fanciullo (nome, nazionalità, relazioni familiari) e, se del caso, di fornire assistenza e tutela affinché venga ristabilita l'identità.
(Riassunto ufficioso)
Testo integrale
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.