Articolo 4: Attuazione dei diritti Gli Stati si impegnano ad assicurare l'attuazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione.(Riassunto ufficioso)
Testo integrale
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell’ambito della cooperazione internazionale.