Articolo 2. Divieto di discriminazione
Gli Stati si impegnano a garantire tutti i diritti a ogni bambino senza distinzione alcuna. Lo Stato ha l'obbligo di tutelare il fanciullo da qualsiasi forma di discriminazione. Gli Stati s'impegnano a non violare alcun diritto del bambino e adottano ogni misura appropriata per garantire l'attuazione delle disposizioni della Convenzione.(Riassunto ufficioso)
Testo integrale
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Convenzione sui diritti del'infanzia